Art. 1.

      1. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose» sono sostituite dalle seguenti: «a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive, ovvero se il mancato pagamento risulti comunque da elementi certi e precisi,».
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.